APPROVAZIONE NORME PER CALENDARI VENATORI 2009-2012
04/03/09 11:30 Archiviato in:Regione
Emilia Romagna
DICHIARAZIONE GIAN CARLO MUZZARELLI SU
APPROVAZIONE NORME PER CALENDARI VENATORI
2009-2012
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato le norme per la definizione del calendario venatorio regionale valide per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.
Vengono confermate le previsioni che hanno permesso di raggiungere risultati positivi negli scorsi anni: tutela della fauna, del territorio, delle attività agricole.
Consideriamo infatti fondamentale assicurare che il prelievo venatorio si concili al meglio con la tutela del patrimonio faunistico e con la salvaguardia delle produzioni agricole.
Grazie all'esperienza di questi anni, ed al coinvolgimento di Province, Associazioni di categoria, mondo del volontariato, abbiamo approvato norme che confermano e rafforzano la sostenibilità delle azioni venatorie in Emilia-Romagna.
L'impegno che prosegue con questo provvedimento è quello di rafforzare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, come chiave essenziale per assicurare una gestione corretta del territorio, caratterizzata dall'equilibrio tra la natura e l'uomo, assicurando compiti e responsabilità precise alle Amministrazioni provinciali.
Abbiamo quindi confermato – essendo pienamente attuali – le norme relative ai prelievi selettivi degli ungulati articolati per sesso e classi di età, agli orari venatori, alle misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale ed all'articolazione delle giornate e dei periodi di caccia.
Alcune novità ed aggiornamenti riguardano, in particolare, l'estensione dei tempi di prelievo selettivo alle specie daino e cinghiale, nonché la possibilità di ricorrere, limitatamente a quest'ultima specie, a forme di pasturazione artificiale, al fine di un più efficace completamento dei piani di prelievo e quindi di un contenimento dei danni arrecati da queste specie; per combattere meglio ed in modo più integrato e responsabile i danni all'agricoltura, sono delegate alle Province le responsabilità di individuare limiti all'esercizio venatorio sui terreni coltivati ad erba medica da foraggio.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria è stata ripristinata la figura delle guardie venatorie provinciali, di cui all'art. 27 delle leggi statali.
E' importante anche l'introduzione di un articolo che ripropone le misure di conservazione da adottare nelle Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) previste in una specifica norma statale (DM 184/2007).
In sintesi: migliore e più preciso prelievo venatorio, più tutela dell'ambiente e delle sue zone più pregiate, più attenzione alle giuste esigenze degli agricoltori.
L'Assemblea legislativa regionale ha approvato le norme per la definizione del calendario venatorio regionale valide per le stagioni venatorie 2009/2010, 2010/2011 e 2011/2012.
Vengono confermate le previsioni che hanno permesso di raggiungere risultati positivi negli scorsi anni: tutela della fauna, del territorio, delle attività agricole.
Consideriamo infatti fondamentale assicurare che il prelievo venatorio si concili al meglio con la tutela del patrimonio faunistico e con la salvaguardia delle produzioni agricole.
Grazie all'esperienza di questi anni, ed al coinvolgimento di Province, Associazioni di categoria, mondo del volontariato, abbiamo approvato norme che confermano e rafforzano la sostenibilità delle azioni venatorie in Emilia-Romagna.
L'impegno che prosegue con questo provvedimento è quello di rafforzare la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti, come chiave essenziale per assicurare una gestione corretta del territorio, caratterizzata dall'equilibrio tra la natura e l'uomo, assicurando compiti e responsabilità precise alle Amministrazioni provinciali.
Abbiamo quindi confermato – essendo pienamente attuali – le norme relative ai prelievi selettivi degli ungulati articolati per sesso e classi di età, agli orari venatori, alle misure di salvaguardia dell'ambiente agricolo-forestale ed all'articolazione delle giornate e dei periodi di caccia.
Alcune novità ed aggiornamenti riguardano, in particolare, l'estensione dei tempi di prelievo selettivo alle specie daino e cinghiale, nonché la possibilità di ricorrere, limitatamente a quest'ultima specie, a forme di pasturazione artificiale, al fine di un più efficace completamento dei piani di prelievo e quindi di un contenimento dei danni arrecati da queste specie; per combattere meglio ed in modo più integrato e responsabile i danni all'agricoltura, sono delegate alle Province le responsabilità di individuare limiti all'esercizio venatorio sui terreni coltivati ad erba medica da foraggio.
Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria è stata ripristinata la figura delle guardie venatorie provinciali, di cui all'art. 27 delle leggi statali.
E' importante anche l'introduzione di un articolo che ripropone le misure di conservazione da adottare nelle Z.P.S. (Zone di Protezione Speciale) previste in una specifica norma statale (DM 184/2007).
In sintesi: migliore e più preciso prelievo venatorio, più tutela dell'ambiente e delle sue zone più pregiate, più attenzione alle giuste esigenze degli agricoltori.